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Deliberazione n. 2475 del 29 ottobre 2004
Piano di risanamento degli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva
Art. 8 bis, comma 5, del D.P.G.P. 29 giungo 2000, n. 13 - 31/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10): approvazione piano provinciale di risanamento degli impianti fissi esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva. Deliberazione |
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Catasto sorgenti campi elettromagnetici
La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) all’articolo 8 elenca tra le competenze regionali e provinciali la realizzazione e la gestione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, coordinato con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della stessa legge. Il fine di tale archivio è la rilevazione dei livelli di tali campi nel territorio regionale, con particolare riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione. La provincia di Trento ha previsto, con l’articolo 15 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg e s.m, la realizzazione di un catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici.
La prima parte del catasto è stata realizzata ed è consultabile online al seguente indirizzo Catasto [temporaneamente non disponibile] |
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Camera dei Deputati
VIII Commissione - Resoconto di martedì 27 maggio 2003 INDAGINE CONOSCITIVA Martedì 27 maggio 2003. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. La seduta comincia alle 13.05. Indagine conoscitiva sulla valutazione degli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (Deliberazione). Pietro ARMANI (AN), presidente, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 7 maggio 2003 ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla valutazione degli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con il seguente programma e le seguenti modalità di svolgimento: |
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Catasto RADIOAMATORI
Grazie alla collaborazione di un gruppo di radioamatori è stato possibile reperire presso il Ministero delle comunicazioni tutte le informazioni necessarie alla creazione della sezione di catasto relativa ai radioamatori e pertanto lo scrivete ufficio non ha più la necessita di raccogliere i dati da ogni singolo radioamatore.
Alla luce della nuova situazione, tutti i radioamatori che hanno ricevuto la circolare relativa al catasto non hanno più nessun obbligo da soddisfare. |
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Catasto PONTI-RADIO
I soggetti in possesso di licenza di trasmissione dati sono tenuti a comunicare all'Agenzia le seguenti informazioni in base alla loro attuale situazione impiantistica:
- i soggetti che non hanno più nessun impianto radiotrasmittente o che hanno impianti non più utilizzati sono tenuti a comunicarlo all'agenzia mediante una semplice nota scritta indicando le loro generalità ( la comunicazione può avvenire anche mediante posta elettronica agentifisici.appa@provincia.tn.it - i soggetti che utilizzano impianti radiotrasmittenti sono tenuti a compilare la scheda sotto riportata e inviarla all'agenzia indicando le loro generalità ( la comunicazione può avvenire anche mediante posta elettronica agentifisici.appa@provincia.tn.it Scheda Pontiradio |
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Catasto RADIO-TV
Ogni soggetto in possesso di licenza di trasmissione radio televisiva dovrà comunicare all'Agenzia le seguenti informazioni:
- la lista completa dei propri impianti attivi alla data di pubblicazione della deliberazione, compilando la scheda sotto riportata - la scheda B, sotto riportata, debitamente compilata in ogni sua parte, per ogni impianto installato anteriormente al 2 agosto 2000 le informazioni sopraindicate dovranno essere inviate entro il 30 giugno 2003 Scheda elenco impianti Scheda B |
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Il termine per la presentazione della documentazione prevista dalle norme provinciali scade il 30 giugno 2003.
Infatti nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 13 del 1 aprile 2003 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta provinciale n. 244 del 7 febbraio 2003, con la quale è stata data attuazione a quanto previsto dall’articolo 15 comma 2 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-11/Leg.. Peraltro, nello stesso bollettino è stata pubblicata la deliberazione 547 del 14 marzo 2003 che ha corretto un errore materiale della deliberazione prima citata. |
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Localizzazione degli impianti di radiodiffusione
La proposta di localizzazione degli impianti televisivi è stata elaborata dal Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, istituito con legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35, in collaborazione con i servizi provinciali interessati. Il piano provinciale, partendo da una situazione che vede la presenza di 215 siti per la diffusione televisiva, a conferma dell'attuale condizione di sostanziale saturazione delle frequenze, intende perseguire i seguenti obiettivi: a) ridurre il numero di postazioni destinate alla radiotelediffusione; b) tendere ad un accorpamento dei siti destinati alla diffusione televisiva con quelli radiofonici; c) proporre una razionalizzazione delle frequenze in grado di liberare alcune frequenze attualmente non disponibili; d) individuare i siti per la localizzazione degli impianti che obbedisca alle esigenze sopra elencate. La proposta prevede la riduzione degli attuali 215 siti ad un numero di 123, di cui 4 con funzioni di mero collegamento.
Consultazioni online del piano |
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Documento ISPESL - ISS
L'ISPESL e l'ISS nel documento congiunto sulla problematica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici e a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (File PDF) hanno indicato sulla base della letteratura scientifica esaminata come valore di cautela 3 V/m campo elettrico nei luoghi residenziali. Tale documento è stato parzialmente tenuto in considerazione dal Decreto Ministeriale 381/98 che ha fissato 6 V/m il limite di cautela lasciando facoltà a Regioni e Comuni di introdurre valori di qualità maggiormente cautelativi (p.es v. regione Lazio delibera di giunta 5 aprile 2000 fissa 3 V/M).
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