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Circolare Direttore Agenzia provinciale protezione ambiente 2002

Pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 3260 del 7 dicembre 2001 recante: "D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., recante 'Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10', come modificato con D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.. - Adozione definitiva dei criteri e delle indicazioni tecniche in materia di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)".
Decorrenza del termine di cui all'articolo 5 del regolamento per la presentazione dei programmi di risanamento e di delocalizzazione.


Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 3 del 15 gennaio 2002 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta provinciale n. 3260 del 7 dicembre 2001, copia della quale è allegata alla presente.

Il provvedimento costituisce la fase conclusiva del procedimento delineato dall'articolo 3 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., al fine dell'individuazione di criteri specifici di localizzazione degli impianti, ad integrazione di quelli generali di cui all'articolo 2.

In esso, in particolare, sono stati introdotti perfezionamenti e correzioni al testo della proposta adottata con deliberazione della Giunta provinciale n. 725 del 30 marzo 2001, (già inviata ai destinatari della presente con note prot. n. 1281/01 e 1282/01 del 18 aprile 2001 e 1327/01 e 1328/01 del 23 aprile 2001), emersi dalla fase di consultazione con i soggetti interessati.

L'articolo 3 del regolamento provinciale di cui in oggetto, prevede infatti:
1. "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale adotta, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente formulata previa acquisizione dei pareri del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio nonché della Direzione igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, uno schema di criteri e di indicazioni tecniche per la specificazione dei criteri generali di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa ai comuni, ai gestori delle aree protette ed ai gestori degli impianti per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni; decorso tale termine i criteri specifici di localizzazione sono approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale, anche in assenza di osservazioni.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano le attività e gli impianti da essa considerati."

Le modifiche recentemente entrate in vigore riguardano in particolare:
- nel primo paragrafo, in materia di criteri per l'individuazione dei siti di particolare rilevanza paesaggistica, nei quali non possono essere installati nuovi impianti, l'aggiunta delle riserve speciali all'elenco dei siti in cui non possono essere installati gli impianti;
l'integrazione è stata effettuata in accoglimento di un'osservazione espressa dall'Ente Parco Adamello Brenta, in quanto le riserve speciali hanno caratteristiche analoghe a quelle delle riserve integrali, già bandite agli impianti, hanno estensione territoriale limitata (quindi difficilmente il divieto comporterà ostacolo per l'adempimento dell'obbligo di copertura sottoscritto dai gestori), e in quanto, infine, esse possono anche avere natura temporanea.

- nel secondo paragrafo, l'inserimento di un criterio di temperamento dei criteri generali di localizzazione, secondo cui la scelta del sito deve privilegiare le aree già in qualche modo "compromesse", oltre che raggiungibili con la viabilità esistente, evitando invece quelle non ancora antropizzate.
Tale temperamento rende possibile la valutazione delle situazioni in cui sia motivatamente dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri generali sopra sintetizzati.

- nel terzo paragrafo, in materia di criteri specifici di localizzazione degli impianti in aree non urbanizzate, l'inserimento di un temperamento per quanto attiene alla prescrizione di interrare le linee elettriche di alimentazione a servizio degli impianti; Anche questa modifica si è rivelata necessaria sulla base della considerazione che non sempre l'interramento determina un minore impatto ambientale rispetto alla realizzazione di una linea aerea.
nel medesimo paragrafo è stata anche aggiunta la prescrizione che la recinzione che delimita gli impianti non superi l'altezza di cm. 180.

- nel subparagrafo 3.3., relativo a tralicci e antenne, le prescrizioni in materia di colorazione delle strutture sono state integrate con un richiamo al rispetto delle corrispondenti norme di sicurezza dei voli aerei, che sono fatte salve laddove applicabili.

- infine, nel subparagrafo 3.4., in materia di manufatti di servizio, la prescrizione relativa alla volumetria - preferibilmente ridotta - dei manufatti destinati ad ospitare le attrezzature tecnologiche è stata riformulata al fine di evitare i fraintendimenti emersi nella fase di consultazione, ed è stata anch'essa, come altre, temperata ammettendo l'eccezionale utilizzazione di modalità costruttive diverse da quelle raccomandate, e il conseguente esercizio, da parte dell'autorità amministrativa competente, di poteri discrezionali di valutazione.

Per quanto riguarda gli effetti che la pubblicazione del provvedimento citato in oggetto determina nella complessiva disciplina della materia, si avverte che:

1. considerata l'efficacia vincolante del provvedimento, le direttive in materia di corretto insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti fissi di telecomunicazione, eventualmente adottate e da adottare dai Comuni a norma dell'articolo 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., come modificato dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., dovranno attenersi sia ai criteri generali di localizzazione di cui all'articolo 2 del regolamento provinciale, sia ai criteri specifici di localizzazione contenuti nel provvedimento appena entrato in vigore;

2. a far data dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, decorre il termine di novanta giorni fissato dall'articolo 5 del regolamento per la presentazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, da parte dei gestori degli impianti, di un programma di interventi di risanamento e di delocalizzazione delle strutture che non garantiscano i limiti di esposizione, i valori di cautela e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2.
Il termine scade pertanto il giorno 15 aprile 2002.

Il piano degli interventi di risanamento è costituito dallo schema degli interventi necessari per rispettare i limiti di esposizione, i valori di cautela e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, corredato dalla seguente documentazione:
• documentazione tecnica pertinente a ciascun impianto, così come indicata nell'allegato A del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg..
• modalità dell’intervento di risanamento
• tempi delle operazioni previste.

A tale proposito si ricorda che il comma 2 del già citato articolo 5, prevede che i tempi di attuazione del piano di risanamento non possono comunque essere superiori a:
a. sei mesi dall'approvazione del programma, nel caso di interventi di riduzione a conformità;
b. diciotto mesi dall'approvazione del programma, nel caso di interventi di delocalizzazione.

Nel caso in cui il progetto preveda risanamenti, questi dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni tecniche di cui all'allegato C del D.M. 10 settembre 1998, n. 381; nel caso, invece, che venga prevista una delocalizzazione, questa, oltre a rispettare ovviamente tutti i parametri sopra citati, compresi quelli di fonte comunale, dovrà tendere al trasferimento degli impianti di telecomunicazione nei siti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione).

I progetti presentati vengono, valutati, modificati ed integrati ed infine approvati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sentiti i Comuni interessati e il Comitato provinciale di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento, nel termine di centoventi giorni dal rispettivo deposito. Nell’eventualità che l'Amministrazione non si esprima nei termini previsti, il programma degli interventi presentato dal gestore deve considerarsi approvato così come è stato presentato, senza quindi modifiche o prescrizioni.

La realizzazione dei singoli interventi di risanamento o di delocalizzazione è subordinata all'osservanza delle procedure autorizzative di cui all'articolo 4, consistenti nella:
• presentazione della domanda di rilascio del provvedimento di natura urbanistica previsto dalla L.P. 5 settembre 1991, n. 22, al Comune territorialmente competente;
• determinazione favorevole del Comitato di cui all’articolo 2, comma 6 bis, della L.P. 28 aprile 1997, n. 9, qualora l’impianto abbia una potenzialità superiore ai 5Watt .

A norma dell'articolo 5, comma 4, in mancanza di presentazione di un piano di risanamento o di delocalizzazione, i gestori sono comunque tenuti a ricondurre a conformità i propri impianti nel termine massimo di otto mesi, sempre a partire dalla data di pubblicazione della deliberazione in oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione il gestore dovrà, infine, dare comunicazione al Comune e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nel termine di trenta giorni dal compimento dei lavori.

In alternativa alla procedura concernente il programma degli interventi di risanamento e di delocalizzazione degli impianti esistenti appena esposta, i gestori degli impianti possono chiedere alla Giunta provinciale di attivare la procedura di accordo di programma di cui all’ 7 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, con gli effetti da esso previsti.
In questo caso la domanda deve essere presenta entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui all’articolo 3, e pertanto entro il 1 marzo 2002. Qualora l’accordo non si perfezioni nei successivi centoventi giorni, i gestori sono comunque obbligati ha risanare gli impianti secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, entro i termini previsti dal medesimo articolo 5, comma 2, e calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. In tal caso la realizzazione dei singoli interventi di risanamento o di delocalizzazione è subordinata all’osservanza delle procedure autorizzative di cui all’articolo 4.


Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.





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