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Circolare 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR

Attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, del 21 aprile 1999, n. 163, per l'"Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione".
G.U. 12 agosto 1999, n. 188.

L'attuazione del decreto per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, deve essere inserita nel contesto delle norme che regolamentano la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento a:
a) D.M. 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, concernenti i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria e per l'elaborazione dei piani regionali per la tutela della qualità dell'aria;
b) D.M. 25 novembre 1994 del Ministro dell'ambiente, che aggiorna i limiti della concentrazione e i livelli di attenzione e di allarme, e stabilisce gli obiettivi di quantità dell'aria per il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici e la frazione PM 10 delle particelle sospese.

1. Valutazione preliminare della qualità dell'aria.
L'allegato 1 al decreto individua le procedure che devono essere seguite, e le operazioni tecniche che devono essere effettuate. L'obiettivo della valutazione preliminare è quello di effettuare una mappatura del territorio comunale in relazione al rischio di inquinamento atmosferico, considerando tutti gli inquinanti regolamentati dalle norme vigenti. Pertanto:
1.1. Devono essere raccolti ed elaborati, in via preliminare, tutti i dati disponibili ai fini della valutazione della distribuzione spaziale e temporale delle concentrazioni degli inquinanti, ottimizzando l'impiego delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'ambiente con i programmi DISIA e Aree urbane dei piani triennali per la tutela dell'ambiente 1989-1991 e 1994- 1996.
1.2. Le autorità competenti dovranno valutare la necessità di eventuali misurazioni integrative dei dati disponibili, per completare le analisi finalizzate alla mappatura del territorio.
1.3. Le autorità comunali, per la predisposizione della valutazione preliminare, dovranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA e della AUSL competenti, oltreché della provincia e del centro operativo provinciale di cui all'art. 7 del D.M. 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, allo scopo di integrare e ottimizzare le risorse e le strategie di monitoraggio e prevenzione.

2. Prima definizione delle misure programmate di limitazione o divieto della circolazione.
L'art. 4 del decreto individua i criteri per le determinazioni delle misure. In fase di prima applicazione, sulla base della valutazione preliminare della qualità dell'aria, e comunque anche nel caso in cui non la valutazione preliminare non sia stata predisposta.
2.1. La tipologia e l'estensione dei provvedimenti per la limitazione o il divieto della circolazione, valide per un anno, devono essere finalizzate alla rimozione delle cause "strutturali" dell'inquinamento atmosferico da traffico, e pertanto non possono essere configurabili come misure temporanee "di emergenza";
2.2. L'individuazione delle zone nelle quali devono essere applicati i provvedimenti di limitazione della circolazione, nonché del carattere temporaneo o permanente degli stessi provvedimenti, dovranno essere contestuali:
a) alla previsione dei miglioramenti attesi;
b) alla definizione di una procedura per il controllo della applicazione delle misure e la valutazione dei risultati;
c) alla adozione delle misure alternative per assicurare il trasporto delle merci e delle persone nelle zone soggette a limitazione.
2.3. In generale, nel caso in cui nel corso del 1998 si siano verificati superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione per gli inquinanti di cui all'allegato 1 del D.M. 25 novembre 1994 del Ministro dell'ambiente, dovranno essere adottati i provvedimenti di limitazione della circolazione con le finalità e i criteri di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2;
2.4. Nel caso di superamento dei livelli di attenzione di ozono e di biossido di azoto, in considerazione della modalità di formazione e diffusione di questi inquinanti secondari, i provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno essere adottati solo se efficaci ai fini della rimozione delle cause dell'inquinamento. A questo fine, le autorità comunali dovranno concertare i provvedimenti con la regione e la provincia, nel contesto del piano di intervento operativo su scala sovracomunale, in attuazione dell'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente.




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