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D.M. 12 luglio 1990 allegato 3 |
ALLEGATO 3
A - Grandi impianti di combustione
A. Campo di applicazione
1. Le presenti linee guida si applicano agli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW eccettuati quelli previsti nell'allegato 3-B e quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione; in particolare non si applicano ai seguenti impianti:
- impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;
- impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
- dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- dispositivo di conversione del solfuro di idrogeno di zolfo;
- impianti turbogas;
- reattori utilizzati nell'industria chimica;
- batteria di forni per coke;
- cowper degli altiforni;
- impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
2. Nel caso in cui due o più singoli impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, siano o possano essere convogliati verso un unico camino, a giudizio dell'autorità competente, la combinazione degli impianti va considerata come un'unità.
B. Valori di emissione
1. I valori di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso (OR) del 3% per i combustibili liquidi e gassosi, del 6% per il carbone e dell'11% per gli altri combustibili solidi.
Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula:
E=(21-OR)/((21-OM)*EM)
dove:
EM = emissione misurata
OM = percentuale di ossigeno nell'emissione misurata
OR = percentuale di ossigeno di riferimento
2. I valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
3. I valori di emissione per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto e per le polveri per gli impianti sono:
a) impianti di potenza termica nominale uguale o maggiore a 500 MW:
- biossido di zolfo- ossidi di azoto- polveri
Se il combustibile utilizzato è esclusivamente gas da forno a coke e/o gas d'altoforno, il vapore di emissione per il biossido di zolfo è 800 mg/m3.
b) impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW:- biossido di zolfo- ossidi di azoto- polveri
4. Il valore di emissione per il monossido di carbonio è: 250 mg/m3.
L'autorità competente può fissare, per particolari situazioni impiantistiche, un valore limite di emissione maggiore del valore di emissione sopra indicato.
5. I valori di emissione per le sostanze cancerogene sono quelli riportati nell'allegato 1, paragrafo 1.1 e 1.2.
6. I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, riportate nell'allegato 1, paragrafo 2, sono:
- sostanze appartenenti alla classe I- sostanze appartenenti alla classe II- sostanze appartenenti alla classe III
7. I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono:
- cloro: 5 mg/m3
- idrogeno solforato: 5 mg/m3
- bromo e suoi composti espressi come acido bromidrico: 5 mg/m3
- fluoro e suoi composti espressi come acido fluoridrico: 5 mg/m3
- ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico: 100 mg/m3
8. Il valore di emissione per le sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale è 300 mg/m3.
9. I valori di emissione di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 si intendono applicati a ciascun impianto e costituiscono valori di emissione minimi e massimi coincidenti.
10. I valori di emissione dei punti 3 e 4 sono valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto. I valori di emissione di cui ai punti 5, 6, 7, 8 vanno calcolati con i metodi ed i criteri indicati nell'allegato 4. Non si tiene conto dei periodi di avvio e di arresto come definiti in sede di autorizzazione.
11. La misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ed ossigeno si effettua in continuo per gli impianti con potenza termica nominale superiore ai 300 MW, a partire dal 31.12.94. Per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o pari a 300 MW, le autorità competenti possono chiedere l'esecuzione di misurazioni continue per le medesime sostanze, ove lo ritengano necessario.
12. I metodi di campionamento, analisi e valutazione dell emissioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono quelli indicati all'articolo 5 del presente decreto.
13. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 5 comma 1 per le misurazioni in continuo, costituiscono metodi di riferimento quelli riportati nella tabella A.
TABELLA A
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Principi di misura |
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PARAMETRO |
PRINCIPIO DI MISURA |
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POLVERE |
ESTINZIONE DI LUCE MISURE RADIOMETRICHE METODI GRAVIMETRICI DISPERSIONE DI LUCE A RAGGIO LASER |
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OSSIDO DI CARBONIO |
NDIR (non dispersive infra red) |
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OSSIDI DI AZOTO |
CHEMILUMINESCENZA NDIR NDUV (ultraviolet) |
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BIOSSIDO DI ZOLFO |
NDUV NDIR ELETTROCHIMICI |
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OSSIGENO |
CELLE AD OSSIDO DI ZIRCONIO PARAMAGNETISMO |
14. I sistemi di misurazione che operano in continuo devono essere verificati e calibrati ad intervalli regolari di tempo, di concerto con le autorità competenti.
15. Alle misure delle emissioni vengono associati i valori delle grandezze più significative di impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento ai fini di una corretta interpretazione dei dati (ad esempio: carico generato, ecc.).
16. Per impianti di potenza termica normale superiore a 500 MW, che non sono in funzione per più di 2200 ore all'anno (calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni) il valore di emissione per il biossido di zolfo è 1700 mg/m3.
17. Per gli impianti a letto fluido di potenza superiore a 500 MW il valore di emissione di ossidi di azoto è 300 mg/m3.
18. L'autorità competente può, in sede di autorizzazione, consentire misure di compensazione tra uno o più impianti della medesima impresa, ubicati in un'area territorialmente limitata (polo di produzione, etc.), che portino ad una notevole diminuzione delle emissioni nel corso dell'anno, almeno pari a quelle che si avrebbero con l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. La compensazione è ammissibile tra gli stessi inquinanti o inquinanti similari appartenenti alla stessa classe.
19. Per gli impianti di potenza termica superiore a 300 MW che consumano combustibili solidi indigeni, qualora non sia possibile rispettare il valore limite di emissione per il biossido di zolfo, fissato per tali impianti, a causa delle particolari caratteristiche del combustibile, senza dover ricorrere ad una tecnologia eccessivamente costosa, l'autorità competente può consentire che i valori limite di emissioni possano essere superati. In tal caso detti impianti devono almeno raggiungere i tassi di desolforazione stabiliti nell'allegato 9 al decreto interministeriale 8 maggio 1989.
C. Criteri temporali di adeguamento per gli impianti esistenti
1. Le imprese devono presentare sulla base della disciplina recata agli impianti 12, 13, 15, 17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 i progetti di adeguamento delle emissioni corredati del programma di realizzazione con riferimento alle procedure autorizzate previste dalle norme vigenti.
2. Gli impianti esistenti devono essere adeguati al 31 dicembre 1995. Per le imprese aventi più impianti l'adeguamento può essere effettuato in modo che:
- entro il 31 dicembre 1997 impianti per almeno il 35% della potenza termica totale installata in tale data dall'impresa rispettino i valori limite di emissione previsti dal presente decreto;
- entro il 31 dicembre 1999 impianti per almeno il 60% della potenza termica globale installata in tale data dall'impresa rispettino i valori limite di emissione previsti dal presente decreto;
- entro il 31 dicembre 2002 tutti gli impianti rispettino i valori limite di emissione previsti dal presente decreto;
- limitatamente alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e sostanze inorganiche di cui al punto 7 del presente allegato, per i primi due anni dalla data di completamento degli impianti di abbattimento inclusi nei progetti di adeguamento ambientale. I valori di emissione si intendono valori medi annuali riferiti alle ore di effettivo funzionamento.
D. Tecnologie di abbattimento
1. Al fine di contenere le emissioni degli impianti di combustione e rispettare i valori limite di concentrazione fissati, le imprese, per ciascun tipo di inquinante, debbono applicare la migliore tecnologia disponibile compatibilmente con le esigenze di mantenimento del servizio cui gli impianti sono adibiti, con le caratteristiche tecniche degli impianti, con il tasso di utilizzazione e la durata della vita residua degli impianti, nonché con gli oneri economici derivanti dall'applicazione delle tecnologie.
In alternativa potranno essere utilizzati idonei combustibili.
E. Anomalie degli impianti di abbattimento e carenze di combustibile nell'approvvigionamento
1. Per gli impianti nelle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono essere specificate le procedure relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento delle emissioni. In caso di guasto deve essere immediatamente informata l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, la quale adotta i provvedimenti necessari e, in particolare, richiede che l'impresa riduca o faccia cessare le operazioni appena possibile e fino a che non possa essere ripresa la normale attività, o che faccia funzionare l'impianto con combustibili meno inquinanti, eccetto i casi in cui vi sia assoluto bisogno di mantenere le forniture di elettricità. In particolare essa accerta che l'impresa faccia il necessario per riattivare gli impianti di abbattimento appena possibile.
2. L'autorità competente può accordare una sospensione per un periodo massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione per il biossido di zolfo e polveri in impianti che a tale scopo utilizzano normalmente un combustibile a basso tenore di zolfo o di ceneri, se l'impresa si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa dell'interruzione delle forniture di combustibile summenzionate dovuto ad una situazione di grave penuria.
3. L'autorità competente può accordare una sospensione per un periodo massimo di un anno dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione per l'ossido di azoto qualora si verifichino rilevanti anomali nei sistemi di abbattimento. L'impresa deve dare tempestiva comunicazione all'autorità competente corredata da una relazione tecnica giustificativa.
B - Raffinerie di olii minerali
A. Campo di applicazione
1. Le presenti linee guida si applicano alle emissioni inquinanti provenienti dalle raffinerie di oli minerali, sottoposte a concessione ai sensi della legge 8 febbraio 1934, n. 367.
B. Valori di emissione
1. Per gli impianti di combustione i dati di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso (OR) del 3% per i combustibili liquidi e gassosi, del 6% per il carbone e dell'11% per gli altri combustibili solidi.
Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula:
E=(21-OR)/((21-OM)*EM)
dove:
EM = emissione misurata
OM = percentuale di ossigeno nell'emissione misurata
OR = percentuale di ossigeno di riferimento
I valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
2. I valori di emissione per i composti sotto riportati sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria:
- ossidi di zolfo- ossidi di azoto- polveri- monossido di carbonio- sostanze organiche volatili- idrogeno solforato- ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico
3. I volumi degli effluenti gassosi di cui al punto precedente si riferiscono al tenore di ossigeno per essi previsto.
4. I combustibili utilizzati non possono contenere più del 3% in peso di zolfo.
5. I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, riprese dall'allegato 1 paragrafo 2, sono:
- sostanze appartenenti alla classe I- sostanze appartenenti alla classe II- sostanze appartenenti alla classe III
6. I valori di emissione per le sostanze di cui all'allegato 1 paragrafi 1.1 e 1.2. sono quelli ivi riportati.
7. I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono:
- cloro- bromo e suoi composti indicati come acido bromidrico- fluoro e suoi composti indicati come acido fluoridrico
8. I valori di emissione di cui ai punti 6 e 7 si intendono applicati a ciascun punto di emissione della raffineria.
9. Per gli impianti Claus per la produzione di zolfo vale inoltre quanto segue:
- Gli effluenti gassosi dell'impianto devono essere convogliati ad un postcombustore.
- Il valore di emissione per l'idrogeno solforato è 10-30 mg/m3.
- La conversione operativa dello zolfo, nelle condizioni ottimali di funzionamento, non deve essere inferiore, a seconda della capacità produttiva, rispettivamente al:
a) 95% se la capacità produttiva è inferiore o uguale a 20 ton. al giorno di zolfo
b) 96% se la capacità produttiva è superiore a 20 ton. e inferiore o uguale a 50 ton. al giorno di zolfo
c) 97,5% se la capacità produttiva è superiore a 50 ton. al giorno di zolfo.
10. Per gli inceneritori si applica l'allegato 2 paragrafo 5.
11. Per gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. del 24 maggio 1988, n. 203, fissa, sulla base delle tecnologie adottate, il fatto di emissione, espresso in peso di specifico inquinante per unità di peso del prodotto trattato, per l'intera raffineria.
C. Misurazioni
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli indicati all'articolo 5 del presente decreto.
2. Per le misurazioni delle emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei nuovi impianti di combustione superiori a 50 MW si applica il decreto interministeriale dell'8 maggio 1989.
3. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale superiore a 50 MW i valori di emissione di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, polveri e monossido di carbonio sono calcolati come valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto. Gli altri valori di emissione sono misurati secondo i metodi e i criteri indicati nell'allegato 4.
4. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale superiore a 300 MW, la misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ed ossigeno si effettua in continuo, a partire dal 31 dicembre 1994. A partire dalla stessa data, per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o pari a 300 MW, le autorità competenti possono chiedere l'esecuzione di misurazioni continue per le medesime sostanze.
5. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 5 comma 1 per le misurazioni in continuo costituiscono metodi di riferimento quelli riportati nella tabella A.
TABELLA A
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Principi di misura |
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PARAMETRO |
PRINCIPIO DI MISURA |
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POLVERE |
ESTINZIONE DI LUCE MISURE RADIOMETRICHE METODI GRAVIMETRICI DISPERSIONE DI LUCE A RAGGIO LASER |
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OSSIDO DI CARBONIO |
NDIR (non dispersive infra red) |
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OSSIDI DI AZOTO |
CHEMILUMINESCENZA NDIR NDUV (ultraviolet) |
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BIOSSIDO DI ZOLFO |
NDUV NDIR ELETTROCHIMICI |
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OSSIGENO |
CELLE AD OSSIDO DI ZIRCONIO PARAMAGNETISMO |
6. I sistemi di misurazione che operano in continuo devono essere verificati e calibrati ad intervalli regolari di tempo, di concerto con le autorità competenti.
7. Le imprese devono verificare periodicamente la funzionalità delle apparecchiature di misura per assicurarne il buon funzionamento.
8. Alle misure delle emissioni vanno associati i valori delle grandezze più significative di impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento ai fini di una corretta interpretazione dei dati (ad esempio: carico generato, ecc.).
D. Altre prescrizioni
1. Per lo stoccaggio di petrolio greggio e di prodotti della raffinazione, aventi una tensione di vapore superiore a 13 mbar alla temperatura di 20 °C devono essere utilizzati serbatoi a tetto galleggiante, serbatoi a tetto fisso con membrana galleggiante, serbatoi a tetto fisso polmonati con scarichi convogliati opportunamente, o misure analoghe; i tetti dei serbatoi a tetto galleggiante devono essere muniti di un'efficace tenuta verso il mantello del serbatoio.
Per gli altri prodotti i serbatoi con tetto fisso devono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas e di convogliamento ad un sistema di raccolta o ad un postcombustore se gli stessi contengono liquidi che, nelle condizioni di stoccaggio, possono emettere sostanze concerogene o organiche di classe I con flussi di massa uguali o superiori a quelli indicati nell'allegato 1.
2. Gli effluenti gassosi che si formano durante le operazioni di avviamento e di arresto degli impianti devono essere, per quanto possibile, raccolti e convogliati ad un sistema di raccolta di gas e rimessi nel processo, oppure combusti nell'impianto di combustione del processo; qualora queste soluzioni non fossero possibili, devono essere convogliati ad un bruciatore a torcia.
In quest'ultimo caso il valore di emissione per le sostanze organiche volatili, espresso come carbonio totale è l'1% in volume.
3. I gas e i vapori che si producono nelle apparecchiature per la riduzione della pressione o nelle apparecchiature da vuoto devono essere convogliati ad un sistema di raccolta del gas; questo non vale per le apparecchiature per l'abbassamento della pressione che si usano in caso di emergenza o di incendio, o se si forma sovrappressione a seguito della polimerizzazione o di processi analoghi; i gas raccolti devono essere combusti in impianti di processo, oppure, nel caso questa soluzione non fosse possibile, devono essere portati ad un bruciatore a torcia.
4. I gas derivanti dai processi, dalla rigenerazione catalizzatori, dalle ispezioni, dalle operazioni di pulizia, devono essere convogliati alla postcombustione, quando ciò si renda necessario. In alternativa possono essere applicate anche altre misure, atte al contenimento delle emissioni.
5. Nella caricazione di prodotti grezzi, semilavorati, finiti, con pressione di vapore di oltre 13 mbar a temperatura di 20 °C, le emissioni devono essere limitate adottando misure adeguate, come sistemi di aspirazione e convogliamento dell'effluente gassoso ad un impianto di abbattimento.
6. L'acqua di processo eccedente può essere fatta defluire in un sistema aperto solo dopo il degassaggio, ove ciò sia necessario, in tal caso l'effluente gassoso deve essere depurato mediante lavaggio, combustione o altro opportuno sistema.
7. Per le emissioni diffuse di cui all'art. 3 comma 5 deve essere rispettato quanto previsto dalle vigenti procedure di prevenzione e sicurezza ed in particolare di quelle previste dalla legge 8 febbraio 1934 n. 367. Per le emissioni derivanti da prodotti polverulenti si applica l'allegato 7.
8. Per lo scarico delle emissioni inquinanti si applica la modalità di cui all'articolo 4.
9. Indicazioni sulle tecnologie di abbattimento e sui relativi criteri di applicazione sono contenute nell'allegato 6.
E. Criteri temporali di adeguamento per le raffinerie
1. Le raffinerie devono presentare, sulla base della disciplina prevista dal D.P.R. 28/5/1988, n. 203 e dal D.P.C.M. 21 luglio 1989, i progetti di adeguamento delle emissioni corredati dal programma di realizzazione con riferimento alle procedure autorizzative previste dalle norme vigenti.
2. Gli impianti delle raffinerie devono essere adeguati entro il 31 dicembre 1997.
Le emissioni delle polveri e delle sostanze di cui alla lettera B, punto 5, devono essere adeguate entro il 31 dicembre 1995.
C - Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici
A. Campo di applicazione
1. Il presente allegato si applica su tutto il territorio nazionale e disciplina le emissioni gassose inquinanti derivanti dagli impianti per la coltivazione, la raccolta ed il trattamento degli idrocarburi liquidi e gassosi nonché dagli impianti che utilizzano fluidi geotermici.
2. Per tali attività il D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 203 si intende applicabile alle emissioni convogliate o tecnicamente convogliabili nell'atmosfera; restano valide, all'interno dei cantieri di lavoro, le disposizioni stabilite dalle vigenti norme in materia mineraria a protezione del personale.
3. Per le emissioni derivanti da piattaforma di produzione ubicate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana la competenza per gli adempimenti previsti dal suddetto D.P.R. spetta al Ministero dell'ambiente, in analogia a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 8 luglio 1986 n. 349 per gli scarichi di effluenti liquidi in mare, fatte salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilite dalle vigenti norme minerarie.
4. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione si avvale per il controllo delle emissioni, delle competenti Sezioni dell'Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia.
B. Coltivazione di idrocarburi
1. Disposizioni generali.
Di norma le emissioni dovranno essere limitate all'origine, convogliate ed abbattute utilizzando la migliore tecnologia disponibile, alle condizioni previste al punto 7 dell'articolo 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
2. Emissioni da termodistruzione di gas di coda.
I gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, se non utilizzati come combustibili, devono essere convogliati ad unità di termodistruzione in cui la combustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950 °C per un tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%. A tali emissioni si applicano i limiti seguenti:
- ossidi di zolfocome SO21200 mg/m3- idrogeno solforatocome H2S10 mg/m3- ossidi di azotocome NO2350 mg/m3- monossido di carboniocome CO100 mg/m3- sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale20 mg/m3- polveri10 mg/m3
Quale unità di riserva a quella di termodistruzione deve essere prevista una torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2/(CO2+CO).
L'altezza della torcia sarà la maggiore tra quelle risultanti dalla applicazione dei seguenti criteri:
a) altezza dei camini come indicata dall'all. 5 al presente decreto.
b) limitazione dell'irraggiamento termico, a livello impianto e riferito ad aree non protette, al valore massimo di 4000 kcal/m2 ora.
3. Emissioni da impianti di combustione (caldaie, riscaldatori diretti) utilizzanti il gas naturale del giacimento (escluso riscaldamento civile).
a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente dal giacimento con contenuto di H2S massimo fino a 5 kg/Nm3 i valori limite di emissione si intendono comunque rispettati.
b) Nel caso che il contenuto di H2S sia superiore a 5 mg/Nm3 o che il gas naturale venga miscelato con gas di coda e/o con gas di saturazione, si applicano i seguenti limiti:
- ossidi di zolfo- ossidi di azoto- monossido di carbonio- sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale- polveri
4. Emissioni da stoccaggi in attività di coltivazione.
Per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento e dei prodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar alla temperatura di 20 °C devono essere usati i seguenti sistemi:
a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistemi di tenuta di elevata efficienza realizzati secondo la migliore tecnologia disponibile, alle condizioni di cui al punto 7 dell'art. 2 del D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 203.
b) I serbatoi a tetto fisso devono essere dotati di sistemi di condotte per l'invio dei gas di sfiato e/o di flussaggio ad una unità di combustione o termodistruzione.
c) Le superfici esterne dei serbatoi devono essere trattate in modo tale che venga riflesso inizialmente almeno il 70% dell'energia solare. Detta protezione sarà ripristinata quando il valore di riflessione diventi inferiore al 45%.
5. Vapori di rigenerazione termica glicoli etilenici (DEG e/o TEG) usati per la disidratazione del gas naturale.
I vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici devono essere convogliati a termodistruzione oppure miscelati al gas combustibile primario.
Solo nel caso di piccoli impianti (fino a 200.000 Nm3/giorno di gas naturale trattato) e/o per flussi di massa non superiori a 200 g/h come H2S è consentita l'emissione in atmosfera con i seguenti limiti:
- polveri totali- ossidi di zolfo- ossidi di azoto- monossido di carbonio- alcali, escluso metano- glicoli etilenici- idrogeno solforato
6. Emissioni gassose da piattaforme di produzione off-shore.
Nel caso che la collocazione geografica della piattaforma assicuri la ottimale dispersione delle emissioni, tali da non interessare le località abitate, i limiti di emissione si intendono rispettati quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale.
Quando tali condizioni non sussistono, devono essere rispettati i valori di emissione indicati al punto 3 dell'allegato 1 per le sostanze gassose mentre le polveri totali non devono superare la concentrazione di 10 mg/m3.
Per i motori a combustione interna e le turbine si applica quanto disposto rispettivamente ai punti 3 e 4 dell'allegato 2.
7. Metodi di campionamento.
Si applica l'articolo 5.
8. Tempi di adeguamento degli impianti
Si applica l'articolo 6.
C. Impianti che utilizzano fluidi geotermici
1. Gli effluenti gassosi provenienti dai campionamenti di interfaccia con l'ambiente atmosferico degli impianti che utilizzano i fluidi geotermici, di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, devono essere dispersi mediante torri refrigeranti e/o camini di caratteristiche geotermiche adatte. Per ciascuno dei due tipi di scarico i valori di emissione minimi e massimi, riferiti agli effluenti gassosi umidi, intesi come media oraria su base mensile data la variabilità della sorgente mineraria geotermica, sono così determinati:
H2SAs (come sali disciolti nell'acqua trascinata)Hg (come sali disciolti nell'acqua trascinata)
2. Per i metodi di campionamento si applica quanto disposto all'art. 5 del presente decreto, tenendo presente che la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti va effettuata senza detrarre il tenore in vapore acqueo.
3. Gli impianti dovranno essere adeguati ai limiti di cui sopra entro il 31.12.1997.
D. Altre prescrizioni
1. Per lo scarico delle emissioni inquinanti, ove non indicato diversamente, si applicano le modalità di cui all'articolo 4.
2. Indicazioni sulle migliori tecnologie di abbattimento e sui relativi criteri di utilizzazione sono contenuti nell'allegato 6.