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EMISSIONI DIFFUSE

Novità normative introdotte dal D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, viene di fatto a cadere la distinzione tra emissione convogliata (o tecnologicamente convogliabile) ed emissione diffusa presente nella normativa precedente (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203). In particolare, l’art. 269, comma 1, prevede che “fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto”, dove per emissione si intende “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” (art. 268, comma 1, lettera b). Pertanto, a differenza della normativa previgente, sono soggette ad autorizzazione non soltanto le emissioni convogliate (o tecnologicamente convogliabili), ma anche le emissioni diffuse.
I gestori degli impianti e delle attività produttive, che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 203/1988 e che ora ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, sono obbligati, così come disposto dall’art. 281, comma 2, del medesimo decreto, ad inoltrare alla scrivente Agenzia domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera entro il 29 ottobre 2007. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni, fatto sanzionato penalmente dall’art. 279, comma 1, del medesimo decreto. Analogamente, le nuove attività dovranno essere preventivamente autorizzate.
Con riferimento alle emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, si informa che, con nota dd. 24/09/2007, ns. prot. n. 3683/07-U223, è stato formalmente richiesto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un parere interpretativo circa l’individuazione dei soggetti tenuti a presentare domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Si precisa che le deduzioni ivi contenute sono state effettuate esclusivamente dalla scrivente Agenzia e verranno applicate sul territorio provinciale, in attesa di una risposta ministeriale sull’argomento.
Si ricorda inoltre che dovranno presentare domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera anche i gestori di impianti termici civili esistenti aventi potenzialità termica nominale maggiore di quelle indicate all'art. 269, comma 14, del D. Lgs. n. 152/2006 (3 MW per metano e GPL; 1 MW per gasolio e biomassa; tutti gli impianti alimentati ad olio combustibile, in quanto in Provincia di Trento la taglia minima ammessa è > 1MW), così come previsto dall'art. 281, comma 2. Anche in questo caso la scadenza è il 29 ottobre 2007 ed in caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto l'impianto o l'attività si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. A tale proposito si ricorda che, mentre per gli impianti termici ad uso produttivo o misto la potenzialità termica nominale va riferita a ciascun bruciatore, per quanto riguarda gli impianti termici civili va riferita all'impianto termico, ovvero all'impianto "destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo" (art. 282, comma 1, e art. 283, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 152/2006). In attesa dell'emanazione dell'autorizzazione in via generale prevista dall'art. 281, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, per tali tipologie di impianti termici dovrà essere presentata domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ordinaria.
Con la presente si informa che nella sezione Emissioni – Modulistica è disponibile in formato elettronico la modulistica necessaria per le domande di autorizzazione, aggiornata con i nuovi riferimenti al D.Lgs. n. 152/2006; inoltre è disponibile anche il nuovo modello B4 relativo alle emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa. Per le nuove domande di autorizzazione si prega pertanto di utilizzare la modulistica aggiornata: le domande di autorizzazione già presentate con la vecchia modulistica (per le emissioni diffuse in assenza del modello B4) si ritengono comunque valide a tutti gli effetti.

Documenti

Emissioni diffuse.pdf



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