
Circolare Assessorato all’ambiente, sport e pari opportunità 9 novembre 2001 |
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| D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., (Modifica al D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., recante “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10”): indicazioni applicative. |
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Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 30 ottobre 2001 è stato pubblicato il D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. (Modifica al D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., recante “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10”). Tale decreto – che entra in vigore il giorno 14 novembre 2001 – contiene significative modificazioni e integrazioni al vigente regolamento in materia di campi elettromagnetici, che sono illustrate nella scheda allegata. Le modifiche hanno ad oggetto: • l’inserimento del nuovo art. 2 bis, recante specificazioni in ordine alla disciplina applicabile alle stazioni locali delle reti di radiocomunicazione dell’Amministrazione statale, della Provincia e degli enti locali, nonché agli apparati radioamatoriali; • l’inserimento del nuovo art. 3 bis, con il quale si attribuisce ai comuni la facoltà di adottare – entro novanta giorni decorrenti dal 14 novembre 2001 – apposite direttive a carattere generale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti fissi di telecomunicazione, disponendo parallelamente la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti durante tale intervallo di novanta giorni; • l’integrazione dell’art. 16 con disposizioni transitorie dirette a meglio precisare il regime transitorio afferente gli elettrodotti; • la sostituzione dell’allegato D, concernente i criteri metodologici per la determinazione del volume di rispetto degli impianti di telecomunicazione. Fin d’ora si attira l’attenzione sulla possibilità, per i comuni, di emanare le direttive per l’insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti di telecomunicazione: facoltà che è esercitabile, a pena di decadenza, entro il termine del 12 febbraio 2002. Distinti saluti. ALLEGATO ALLA NOTA PROT N. Premessa Il D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 18 luglio 2000 ed entrato in vigore il 2 agosto 2000, ha recepito in Provincia di Trento il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, recante la fissazione dei valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, in attesa del varo della legge quadro dello Stato. Il regolamento costituisce a sua volta attuazione dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e disciplina, per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione: la localizzazione, il regime autorizzatorio, gli adeguamenti e le azioni di risanamento, gli aspetti istituzionali e le competenze, gli obiettivi di qualità e i profili urbanistici. Sono inoltre stabilite le disposizioni occorrenti per l'attuazione delle norme statali concernenti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza industriale nominale (50Hz), prescrivendo di integrare i procedimenti autorizzatori degli elettrodotti da una fase istruttoria atta a garantire il rispetto dei parametri e delle compatibilità stabilite dalle norme statali e lo svolgimento di controlli e di azioni di risanamento prescritte dalla normativa statale. Successivamente all’emanazione del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è entrata in vigore la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001. Questa legge detta una disciplina organica nella materia della protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici e, in particolare, regola gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese fra O Hz e 300 GHz, e segnatamente gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti di radiodiffusione. Al momento attuale tuttavia non sono ancora stati emanati i decreti attuativi statali, previsti dall’art. 4 della legge n. 36/2001. Da ultimo, è stato emanato il D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., con il quale è stato modificato il citato regolamento provinciale del 2000 nei termini di seguito illustrati. Il D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. è stato pubblicato nel Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 30 ottobre 2001 ed entra in vigore il giorno 14 novembre 2001. Nella fase di prima applicazione del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. sono, infatti, emerse alcune problematiche applicative del regolamento medesimo, specialmente con riferimento alle disposizioni relative agli impianti fissi di telecomunicazione. Fra le altre, è stata registrata una scarsa incidenza del ruolo dei comuni nell'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, laddove l'ordinamento riconosce ai comuni una funzione generale nel governo del territorio e nella tutela della salute pubblica. L'articolo 2, comma 4, del regolamento del 2000 prevede infatti che, ai fini della localizzazione, gli impianti fissi sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art. 30 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale. In relazione alla latitudine della fattispecie regolata dal citato art. 30 delle norme di attuazione del PUP, è apparso irrinunciabile consentire una regolazione dell’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, calibrata sulle specificità territoriali e ambientali locali. Altra problematica emersa nel primo periodo di applicazione del regolamento è riconducibile al calcolo del volume di rispetto così come stabilito dall’allegato D. Anche in ragione dell’avvento delle nuove tecnologie (UMTS), si è riconosciuto che le previgenti modalità di calcolo del volume di rispetto non sono più sufficienti a rispecchiare le reali caratteristiche di irradiazione ovvero ne esplicitano le caratteristiche in modo semplificato. Le modifiche apportate al regolamento sono pertanto finalizzate a riequilibrare il ruolo dei comuni nella fase di localizzazione degli impianti di telecomunicazione e a determinare il volume di rispetto utilizzando i reali diagrammi di irradiazione delle antenne. Sotto quest’ultimo profilo viene quindi garantita una corretta e concreta valutazione del campo elettromagnetico prodotto dall’impianto, non penalizzando gli attuali e futuri sviluppi tecnologici ed anzi incentivando l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili volte alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Il nuovo articolo 2 bis Il nuovo articolo 2 bis ha definitivamente chiarito che la disciplina applicabile alle stazioni fisse di base della rete di radiocomunicazione del Ministero degli Interni, delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, nonché dei servizi pubblici di prevenzione incendi, di protezione civile, di collegamento dei servizi idraulici, forestali e in materia di lavori pubblici, dei servizi di emergenza sanitaria e delle polizie municipali, nonché agli apparati dei radioamatori continua ad essere quella stabilita dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381. Questi impianti devono quindi rispettare i valori limite di esposizione e i valori cautelari di cui agli articoli 3 e 4 del citato D.M. n. 381/1998, mentre non viene agli stessi applicato il volume di rispetto definito dall’articolo 2 del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., come modificato. Tale scelta tiene conto delle particolari esigenze del servizio espletato tramite tali impianti (in particolare per quanto riguarda le reti di radiocomunicazione gestite da enti pubblici), oppure del fatto che gli impianti considerati non danno luogo ad un significativo impatto elettromagnetico, in ragione della loro potenza e della loro peculiare utilizzazione (impianti radioamatoriali). Le stazioni fisse di base di cui sopra sono comunque soggette alle disposizioni urbanistiche previste dal capo II del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, nonchè all'articolo 15 del regolamento (ai fini del loro inserimento nel catasto provinciale). Rimangono invece soggette anche alla disciplina prevista dal regolamento provinciale le stazioni ripetitrici (ponti-radio) delle medesime reti. I ponti-radio sono costituiti da quegli impianti che ricevono il segnale da una stazione di base (dove il segnale è prodotto) e lo ritrasmettono ad un’altra stazione di base (dove il segnale è ricevuto) o a un’altra stazione ripetitrice. Il nuovo articolo 3 bis L'aggiunta del nuovo articolo 3 bis al D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. è precisamente destinata ad attribuire ai comuni la facoltà di definire, mediante adozione di direttive a carattere generale, criteri specifici per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi di telecomunicazione, in coerenza sia con i principi stabiliti dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, sia alle disposizioni dell'art. 61 della legge provinciale n. 10/1998 e successive modificazioni. Criteri generali di localizzazione degli impianti di telecomunicazione sono già stati previsti dall’art. 2 del regolamento provinciale vigente, utilizzando il criterio del volume di rispetto in relazione agli edifici e ai siti ivi indicati, nonché con riferimento a siti di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico-ambientale. L'individuazione di questi ultimi è stata preliminariamente definita, in maniera diretta o attraverso la identificazione di criteri a loro volta generali e specifici, con deliberazione della Giunta provinciale n. 725 del 30 marzo 2001. Il provvedimento, secondo lo schema procedurale previsto dall'articolo 3 del regolamento, è stato sottoposto a consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati e verrà integrato e corretto sulla base delle osservazioni e delle richieste raccolte. Lo spazio ora attribuito ai comuni al fine dell'autonoma individuazione, all'interno del rispettivo territorio, dei siti o delle aree considerati più idonei per la destinazione di cui si tratta, non può ovviamente prescindere dal complesso delle regole sopra richiamate. In base al precitato art. 3 bis, ai comuni è data la possibilità di anticipare e risolvere alcuni dei problemi, emersi nell'applicazione della normativa in materia di protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici, attinenti a: • l’applicazione del principio cautelativo enunciato all’art. 1, comma 3; • la salvaguardia di zone o siti che presentano particolare interesse paesaggistico-ambientale e storico, artistico e culturale; • la salvaguardia delle zone a prevalente destinazione residenziale esistenti e di probabile sviluppo futuro. Si è verificato, infatti, che - pur non determinando alcuna interferenza nei confronti di edifici esistenti ed essendo pertanto realizzato in conformità ai provvedimenti autorizzatori - un impianto può interferire con zone di particolare pregio paesaggistico-ambientale o di interesse storico, artistico e culturale. Inoltre, il volume di rispetto, che deve essere garantito attorno alle antenne, si colloca ad una determinata altezza dal terreno, ponendosi di fatto come limite all'edificabilità (o alla sopraelevazione), in quanto il suo superamento implicherebbe interferenza con il campo di esposizione. Vengono quindi creati dei vincoli urbanistici nelle zone limitrofe all’impianto. Quanto sopra vale a maggior ragione qualora il campo di esposizione possa interessare anche il territorio di un comune limitrofo, nel qual caso il rispetto dell'obbligo di preventiva consultazione sancito nel comma 5 dell'articolo 3 bis diventa particolarmente importante. I comuni possono quindi approfittare della preziosa opportunità offerta dall’articolo in esame, al fine di prevenire o limitare per quanto possibile il verificarsi di queste problematiche. Allo scopo di predisporre delle direttive non irragionevoli o facilmente contestabili da parte dei gestori, si suggerisce di prendere in considerazione le seguenti indicazioni: la corretta localizzazione nel territorio degli impianti non deve trascurare la necessità di garantire un’adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia in quanto servizio di pubblica utilità; devono essere garantite pari opportunità a tutti i gestori di reti di telecomunicazioni: sia a quelli già insediati sul territorio comunale sia a quelli non ancora presenti; le direttive non potranno modificare i limiti di esposizione e i valori cautelari di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381/1998 ovvero i volumi di rispetto determinati dal regolamento provinciale; le direttive potranno definire: • le aree maggiormente idonee all’installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e storiche, artistiche e culturali, considerando ad esempio: gli ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio; le aree produttive; le zone dove sono già presenti impianti tecnologici (tralicci, pali dell’illuminazione, ciminiere, impianti di depurazione, ecc.). • i siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport ecc.), in corrispondenza dei quali può essere esclusa l’installazione di impianti di telecomunicazione; • i siti in cui può essere limitata o esclusa l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile. Il divieto comunque non può riguardare in modo generico zone territoriali omogenee, ma sarà possibile vietare l’installazione di nuovi impianti di telefonia in determinati siti al fine di: minimizzare i rischi di esposizione relativamente a siti sensibili; evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici; tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici. Si precisa inoltre che: 1) il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 3 bis per l’emanazione delle direttive, scade il giorno 12 febbraio 2002; 2) i procedimenti relativi a domande già presentate e ancora pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui si tratta nonché relativi a le domande che saranno successivamente ed eventualmente presentate dopo la predetta data e all’interno dell’arco temporale di novanta giorni sono sospesi. La sospensione riguarda sia i procedimenti pendenti presso i comuni sia i procedimenti pendenti presso l’APPA in attesa del parere del comitato di cui all’articolo 4, comma 4, del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.; 3) per procedimenti attivati alla data di entrata in vigore della disposizione di cui si tratta si intendono i procedimenti avviati prima di tale data,ma il cui termine conclusivo non è ancora decorso; 4) la sospensione si applicherà unicamente ai procedimenti relativi a impianti installati su nuove strutture, mentre non riguarderà quelli che hanno ad oggetto la richiesta di installazione, sostituzione o modifica di antenne su strutture già esistenti, ossia su pali o tralicci che già ospitano impianti di teleradiodiffusione o telecomunicazione (comma 7); 5) l’emanazione delle direttive previste dall’art. 3 bis è una facoltà riconosciuta ai comuni che, tuttavia, deve essere esercitata (come è stato anche chiarito alla Corte dei Conti in sede di controllo di legittimità) entro il termine perentorio di novanta giorni; 6) decorso il termine di novanta giorni le domande o denunce pendenti devono conformarsi alle eventuali direttive che potranno essere emanate dai comuni. L’integrazione all’articolo 16 L'articolo 16 è stato integrato con disposizioni dirette a meglio specificare il regime transitorio riguardante gli elettrodotti. Tali norme transitorie si giustificano in particolare, in relazione ai tempi necessari ad adeguare la legislazione provinciale alla legge quadro (n. 36/2001), considerato altresì che non sono ancora stati varati i relativi decreti attuativi. Il nuovo comma 1 bis stabilisce la disciplina transitoria per la prevenzione dei campi elettromagnetici in relazione alla realizzazione ed esercizio di nuovi elettrodotti, in attesa della conformazione della legislazione provinciale alla legge n. 36/2001 e comunque nelle more di emanazione delle direttive previste dall’art. 10 del regolamento provinciale. In tali casi dovranno essere rispettati gli obiettivi di qualità che saranno definiti in attuazione dell’intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Provincia. In assenza di tali misure attuative dell’intesa istituzionale, si osservano – per i nuovi elettrodotti – le distanze di cui all’allegato C del regolamento provinciale. Si segnala che il nuovo comma 1 ter dell’articolo 16 conferma, che nel periodo transitorio definito dal comma 1 bis, le distanze da rispettare per la realizzazione – in prossimità degli elettrodotti esistenti - di strutture, edifici o attività sono quelle stabilite dagli articoli 4 e 5 del D.P.C.M. 23 aprile 1992. Più precisamente per le linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea: • linee a 132 kV > 10 m; • linee a 220 kV > 18 m; • linee a 380 kV > 28 m; • per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate; • per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991. Quanto sopra non vale invece per la realizzazione – in prossimità degli elettrodotti esistenti - di nuove scuole, asili nido, parchi gioco e altri spazi destinati all’infanzia per i quali devono essere rispettate, così come stabilito dal comma 1 ter del citato articolo 16, le distanze della seguente tabella (allegato C): KV terna singola Doppia terna Non ottimizzata doppia terna ottimizzata 380 100 150 70 220 70 80 40 132 50 70 40 Infine si segnala, per quanto attiene alle competenze dei comuni, il comma 1 quinquies a tenore del quale, nel periodo transitorio di cui al comma 1 bis, i nuovi strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale o le varianti di quelli esistenti devono garantire, nella definizione di nuove zone aventi destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, aree verdi attrezzate o comunque di edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore, l’osservanza delle distanze di rispetto della tabella sopra riportata in relazione agli elettrodotti esistenti. Sostituzione dell'Allegato D A far data dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, il calcolo dei lobi di irradiazione e del cosiddetto parallelepipedo che li inscrive (volume di rispetto previsto dall’art. 2) verrà effettuato secondo criteri più consoni alle tecnologie effettivamente utilizzate, realizzando un più equo contemperamento fra le esigenze dei gestori degli impianti di telefonia o radiotelevisivi e quelle - non intaccate da tale variazione - di tutela della salute della popolazione nel suo complesso. ------- ◦ ------- |