
D.P.C.M. 14 novembre 1995 |
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Recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi
G.U. 29 novembre 1995, n. 279. |
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Art.1
1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) gasolio: qualsiasi prodotto petrolifero del codice NC 27 10 00 69 oppure qualsiasi prodotto petrolifero che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distinti medi destinati ad essere usati come combustibili o carburanti ai sensi della vigente legislazione e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 °C; b) gasolio per autotrazione: il gasolio utilizzato come combustibile per il funzionamento di motori ad accensione spontanea; c) cherosene per aeromobili: petrolio lampante o cherosene utilizzato come combustibile per il funzionamento dei motori degli aeromobili (codice NC 27 10 00 51); d) operatore: chiunque immette gasolio sul mercato. Art.2 1. Il presente decreto non si applica ai gasoli: - contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli, degli aeromobili o degli autoveicoli che attraversano la frontiera provenienti da un Paese terzo; - destinati alla trasformazione prima della combustione finale. Art.3 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,2% in peso. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 il contenuto massimo di zolfo nel cherosene per aeromobili è fissato a 0,3% in peso. 3. A decorrere dal 10 ottobre 1996 è vietata l'immissione sul mercato di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo superiore a 0,05% in peso. Art.4 1. L'immissione sul mercato di gasolio con contenuto di zolfo inferiore a quello previsto all'art. 3 non è soggetto a restrizioni o divieti. Art.5 1. Nel periodo compreso tra il 10 dicembre 1995 e il 30 settembre 1996 il gasolio per autotrazione immesso al consumo nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Reggio Emilia, Roma, Torino e Venezia, dovrà avere un contenuto di zolfo inferiore o uguale a 0,05% in peso. 2. Il rispetto di quanto previsto al precedente comma verrà verificato sulla base di autocertificazione che ciascun produttore o importatore dovrà inviare trimestralmente al Ministero dell'ambiente attestante i quantitativi e il contenuto di zolfo del gasolio per autotrazione immesso in consumo nel trimestre precedente nei Comuni di cui al precedente comma. Dette autocertificazioni dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente entro i venti giorni successivi alla data di scadenza del relativo trimestre. Art.6 1. Qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficoltà alla disponibilità di gasolio con un contenuto massimo di zolfo conforme a quanto previsto all'art. 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, può stabilire con proprio decreto un limite più elevato per il contenuto di zolfo nel gasolio immesso sul mercato per un periodo massimo di sei mesi e previa autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee. Art.7 1. Ai fini dei controlli sul contenuto di zolfo nel gasolio previsti dalla normativa vigente deve essere adottato come metodo di riferimento, per la determinazione del tenore di zolfo dei gasoli il metodo ISO 8754. 2. L'interpretazione statistica dei risultati dei controlli di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1979). Art.8 1. Il Ministero dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero della sanità, redige ed inoltra alla Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalità previste dalla direttiva 91/692/CEE. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La prima relazione dovrà contemplare il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. 2. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di comunicazione di cui al comma 1 ciascun operatore dovrà inviare entro il 3 marzo di ogni anno al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero della sanità, i dati trimestrali concernenti i quantitativi e il contenuto di zolfo del gasolio immesso sul mercato italiano nell'anno precedente. La prima comunicazione, riguardante l'anno 1994, dovrà pervenire entro sessanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art.9 1. A partire alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1988, n. 240. 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |