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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 
 
 

D.P.C.M. 28 marzo 1983


Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno
Pubblicato nella G.U. del 28 maggio 1983, n. 145, S.O.


Art.1

Il presente decreto fissa i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di prelievo e di analisi al fine della tutela igienicosanitaria delle persone o comunità esposte.

Art.2

Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto.

Art.3

Le Regioni controllano il rispetto dei limiti di cui all'allegato I e, ove le concentrazioni superino o rischino di superare i predetti limiti, provvedono a predisporre appositi piani di risanamento per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria in modo da consentire il rispetto dei limiti stessi entro e non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la predisposizione dei piani di risanamento saranno attivate procedure di consultazione degli enti e dei soggetti tenuti all'esecuzione degli interventi relativi all'applicazione dei piani.

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi le Regioni e gli enti locali si avvalgono delle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei competenti organismi tecnici statali.

L'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto non deve condurre ad un deterioramento della qualità dell'aria laddove il livello di inquinamento è inferiore ai limiti di cui all'allegato I.

Art.4

Con l'entrata in vigore dei limiti di cui all'allegato I cessano di aver vigore i corrispondenti limiti riportati nella tabella dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e nell'art. 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393 (*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 marzo 1983.

(*) L'art. 6 della legge n. 880 del 1973 trattava della rete di rilevamento chimico e meteorologico e della concentrazione al suolo degli inquinanti delle centrali termoelettriche.

L'art. 9 riguardava l'impiego del carbone nelle centrali termoelettriche con zolfo fino al 2%.

ALLEGATO I

TABELLA A

Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno (standard di qualità) (3)

Inquinante

   

Biossido di zolfo

espresso come SO2

Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di 1 anno (1° aprile/31 marzo)

80 µg/m3 [1]

 

98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno (*)

250 µg/m3

 

Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevata durante l'inverno (1° ottobre/31 marzo)

130 µg/m3

Biossido di azoto

espresso come NO2

98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora, rilevate durante l'anno (1° gennaio/31 dicembre) (*)

200 µg/m3 [1].

Ozono

espresso come O3

Concentrazione media di 1 ora da non raggiungere più di 1 volta al mese

200 µg/m3

Monossido di carbonio

Concentrazione media di 8 ore

10 mg/m3

espresso come CO

Concentrazione media di 1 ora

40 mg/m3

Piombo

Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in 1 anno

2 µg/m3

Fluoro

Concentrazione media di 24 ore

20 µg/m3

 

Media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in 1 mese

10 µg/m3

Particelle sospese

Media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno

150 µg/m3

 

95° percentile di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno

300 µg/m3

(*) Si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi: inoltre si deve cercare di prevenire e ridurre detti superamenti.

[1] I valori limite del Biossido di zolfo e del Biossido di azoto sono stati così modificati dall'art. 20 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

(3) Tutti i valori limite riportati riguardano la concentrazione totale dell'inquinante presente nell'aria. Si veda l'art. 22 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

TABELLA B

Valori per le concentrazioni massime nell'aria di precursori di inquinante contenuti nella Tabella A da adottarsi subordinatamente alla concorrenza di determinate condizioni

Precursore

Valori limite di concentrazione

Condizioni per la validità

del valore limite

Idrocarburi totali

escluso il metano

espressi come C

Concentrazione media di 3 ore consecutive in periodi del giorno da specificarsi secondo le zone a cura delle autorità regionali competenti: 200 ug/m3

Da adottarsi soltanto nelle zone e nei periodi dell'anno nei quali si siano verificati superamenti significativi dello standard dell'aria per l'ozono indicato nella tabella A.

ALLEGATO II

Metodi di prelievo e di analisi degli inquinanti dell'aria

Introduzione.

In vista di una revisione dell'attuale normativa sull'inquinarnento dell'aria, la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ha dato mandato a un gruppo di studio appositamente costituito di elaborare delle proposte per la revisione dei metodi di prelievo e di analisi degli inquinanti dell'aria.

Allo scopo di informare quanti sono interessati al rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di raccogliere dagli stessi osservazioni e suggerimenti sulle metodiche proposte, nel presente volume sono stati raccolti i metodi di analisi elaborati fino ad oggi. Tali metodi si riferiscono agli inquinanti per i quali il gruppo di studio "Limiti", parallelamente costituito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, ha formulato proposte di standard di qualità dell'aria.

In questo primo volume vengono riportati i metodi di analisi di riferimento e i criteri per l'utilizzazione dei sistemi di misura automatizzati; i lavori del gruppo proseguono per l'elaborazione di proposte sui criteri di campionamento, di presentazione e di valutazione dei risultati delle misure. I risultati di tali lavori verranno presentati in un secondo volume.

I criteri seguiti nell'elaborazione dei metodi di riferimento per la determinazione degli inquinanti dell'aria sono stati i seguenti:

per ogni inquinante viene descritto un solo metodo di riferimento;

tra i diversi metodi disponibili è stato scelto quello più affidabile in base alla riproducibilità e alla specificità; nell'elaborazione di ogni metodo si è tenuto conto dei lavori condotti dall'ISO per la standardizzazione dei metodi di analisi degli inquinanti dell'aria;

nel caso non fosse disponibile un metodo sufficientemente affidabile, si è ricorsi a un metodo strumentale descrivendone il principio di misura e le interferenze, senza però entrare nei dettagli strumentali, che riguardano ogni singolo analizzatore.

Per quanto riguarda i sistemi di misura automatizzati, il gruppo di lavoro ha indicato i criteri da seguire nella scelta delle apparecchiature, le specifiche tecniche che devono essere rispettate e le modalità di controllo di rispondenza alle specifiche stesse (4).

(4) Si omettono le appendici e le figure. Vedi, ora, il D.P.R. 20 maggio 1988 n. 203.





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