
D.G.P. 09 ottobre 1998 n. 10976 |
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| Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazioni in via generale per impianti connessi ad attività definite a ridotto inquinamento atmosferico |
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LA GIUNTA PROVINCIALE
-visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che attribuisce alle Regioni la competenza ad accordare l'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico; -considerato che gli artt. 6 e 15 del D.P.R. 203/88 sottopongono a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto ad altra località; -visto l'art. 12 del medesimo D.P.R. 203/88, che detta la disciplina relativamente all'esercizio di impianti esistenti; -visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e che per le stesse attività demanda alle Regioni di predisporre procedure specifiche di autorizzazione e di provvedere al rilascio di autorizzazioni in via generale; -visto l'art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla Giunta provinciale il compito di emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico; -visto l’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; -considerato che i vincoli costruttivi e gestionali contenuti nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 2A e 2B, selezionando processi caratterizzati dai più bassi livelli di emissione tecnicamente raggiungibili, comportano emissioni comunque inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti come integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 489, e pertanto possono essere adottati in luogo dei limiti in concentrazione; -vista la nota prot. n. 1423/98-S303 di data 18 settembre 1998 del Dirigente del Settore tecnico scientifico e dell’informazione con la quale si propone di adottare in luogo dei limiti per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche relative alle singole attività, allegate alla presente deliberazione; -rilevato che le attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 20 kg/g sono riportate nell’elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico (allegato 2, punto 2 del D.P.R. 25 luglio 1991); -rilevato che le attività di verniciatura di oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g sono riportate nell’elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico (allegato 2, punti 7 e 8 del D.P.R. 25 luglio 1991); -ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole ed attività di verniciatura di oggetti vari, adottando le soluzioni tecnologiche descritte nelle specifiche tecniche e presentando dichiarazione secondo i modelli predisposti per le singole attività; -ritenuto opportuno disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli artt. 6, 7, 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 203/88, nonché delle domande presentate ai sensi degli artt. 8 e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 12 del D.P.R. n. 203/88, per gli Enti e le imprese che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale; -considerato che spetta all’autorità sindacale la verifica sulla compatibilità ambientale in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari; -visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; -visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991; -visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni; -vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; -vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 181 dd. 12 gennaio 1996, con la quale è stata costituita la predetta Agenzia con decorrenza dal 1° marzo 1996, determinandone l'articolazione organizzativa e funzionale; -visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 1/96 dd. 5 marzo 1996, con il quale sono state delegate le relative funzioni ai responsabili delle strutture organizzative dell'Agenzia; -a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a 1)di approvare le direttive ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico, contenuti nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1); 2)di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di riparazione e verniciatura di autoveicoli, mezzi e macchine agricole adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell’ allegato 2A , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3)di attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti annessi ad attività di verniciatura di oggetti vari adottando le soluzioni tecnologiche descritte nell’ allegato 2B , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4)di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che le prescrizioni di esercizio di cui alle specifiche tecniche tengono luogo, per le attività di cui ai precedenti punti 2) e 3), dei limiti previsti dalla tabella B allegata al medesimo Testo Unico, così come integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 1991, n.489 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1991; 5)di disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli artt. 6, 7, 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 203/88, nonché delle domande presentate ai sensi degli artt. 8 e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 12 del D.P.R. n. 203/88, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente delle dichiarazioni di ciascun Ente e impresa di avvalersi dell'autorizzazione in via generale; 6)di demandare all’autorità sindacale la verifica sulla compatibilità ambientale in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari; 7)di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento e delle specifiche tecniche allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Allegato 1 Direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per impianti connessi ad attività definite a ridotto inquinamento atmosferico. Dichiarazione Per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione, gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti connessi ad attività definite a ridotto inquinamento atmosferico, adottando le soluzioni tecnologiche individuate nelle specifiche tecniche relative alle singole attività, devono presentare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, e contestualmente al Sindaco del Comune territorialmente competente, una dichiarazione secondo i modelli predisposti dall’Agenzia medesima e compilare le relative schede tecniche. Gli Enti e le imprese che presentano la dichiarazione secondo le modalità di cui sopra, impegnandosi a rispettare le prescrizioni imposte, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli artt. 6, 7, 12, 13 e 15 del D.P.R. 203/88, con effetto dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Revoca L'autorizzazione ottenuta in via generale da un Ente o impresa può essere revocata con provvedimento dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco, pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 203/88. Sanzioni In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 41 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dall'art. 10 del D.P.R. 203/88. Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Variazioni successive Gli Enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Comune competente per territorio le successive variazioni della ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti, nonché la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi. Gli Enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti in altra località dovranno inviare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Comune competente per il territorio relativo alla precedente sede dell'impianto la comunicazione di cessazione dello stesso, nel caso di trasferimento di tutti gli impianti, ovvero elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede, nel caso in cui il trasferimento o la cessazione attengano solo a parte degli impianti installati nella stessa. Documentazione comprovatoria Gli Enti e le imprese autorizzati in via generale devono compilare correttamente gli eventuali registri comprovanti il rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, provvedere al loro aggiornamento secondo quanto disposto dalle specifiche tecniche e tenerli a disposizione presso l’impianto per le eventuali verifiche da parte degli Enti preposti. L'autorizzazione in via generale sostituisce le autorizzazioni esplicitamente rilasciate ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli artt. 6, 7, 12, 13 e 15 del D.P.R. 203/88, e pertanto decadono le autorizzazioni già rilasciate per gli Enti e le imprese che presentano la dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione in via generale. Autorizzazione specifica Gli Enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti connessi ad attività definite a ridotto inquinamento atmosferico, con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nelle specifiche tecniche ovvero ritengano di non avvalersi dell'autorizzazione in via generale, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con provvedimento dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. |
| carrozzerie.PDF | |
| Allegato 2A | |
| verniciatura.PDF | |
| Allegato 2B | |