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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 
 
 

NUOVO REGOLAMENTO COMBUSTIBILI


Nuovo regolamento provinciale recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico.

Con Decreto del Presidente della Provincia del 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg è stato approvato il nuovo “Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi dell’art. 10 del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con D.PG.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.. Lo stesso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36/I-II del 2 settembre 2008 ed è entrato in vigore il 17 settembre 2008.
Detto Regolamento sostituisce in toto le precedenti norme di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg., e scaturisce dalla necessità di:
  • adeguare ed armonizzare la normativa provinciale con la nuova disciplina statale in materia di combustibili (D.Lgs n. 152/2008 - Parte quinta, Titolo III ed Allegato X);
  • recepire le indicazioni relative alla restrizione dell’impiego dei combustibili più inquinanti, stabilite nel Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria, approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 21 settembre 2007, n. 2051.
Fra le novità più importanti spicca la forte limitazione nell’impiego di combustibili ad elevato impatto sull’inquinamento atmosferico, quali l’olio combustibile, il carbone da vapore, il coke metallurgico, il coke da gas e gas di sintesi, non ammessi per uso civile. Rimane inoltre confermato il divieto di impiego di antracite e prodotti antracitosi, nonché gas di raffineria e petrolchimici. L’olio combustibile è ammesso nell’uso industriale soltanto negli “impianti nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare”.
Allo scopo di armonizzare la disciplina provinciale con quella statale, è stata inoltre introdotta la tipologia “biomasse”, consentita comunque per gli impianti industriali e per gli impianti termici civili ricadenti nella disciplina di cui al Titolo I della Parte quinta del D.Lgs 152/2006, e soltanto in quanto “biomasse legnose” per gli impianti termici civili di più modesta dimensione (potenzialità inferiore a 1 MW), alla stregua della “legna da ardere (legna tal quale)”. Per gli impianti termici civili, confermata la possibilità di impiego del “biodiesel”, sono dunque state escluse le altre biomasse liquide. All’infuori di tale specificazione, per tutti i combustibili si fa un generale riferimento alle caratteristiche merceologiche ed alle modalità di impiego definite a livello statale.
Altra novità di rilievo riguarda l’esplicito richiamo ad un impiego dei combustibili che garantisca, in dipendenza delle caratteristiche dell’impianto e della tipologia dell’utenza, “un elevato grado di efficienza energetica complessiva, in coerenza con le disposizioni del piano provinciale energetico-ambientale”. In attesa dell’aggiornamento del suddetto piano ed in mancanza di specifiche direttive emanate dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente d’intesa con l’Agenzia per l’energia, si stabilisce altresì che “il grado minimo di efficienza energetica complessiva, inteso come rapporto fra l’energia prodotta (termica e/o frigorifera e/o elettrica) effettivamente utilizzata e l’energia termica introdotta come combustibile, viene fissato nell’80 per cento su base annuale”. Si fa eccezione soltanto per gli “impianti di potenza termica in ingresso inferiore a 100 kW e per gli impianti di generazione di energia elettrica di soccorso oppure a servizio di utenze isolate”.
Analogamente al regolamento previgente, è stata mantenuta la possibilità per la Giunta provinciale di vietare, per motivate e specifiche esigenze legate a possibili danni per l’ambiente, l’utilizzo di determinati combustibili. È stata confermata inoltre la facoltà della Giunta di autorizzare, limitatamente agli impianti termici ad uso produttivo e misto esistenti, l’utilizzo di determinati combustibili ammessi dalla normativa statale, purché siano rispettati gli obiettivi di tutela e di risanamento della qualità dell’aria previsti dal piano provinciale.
Per gli impianti esistenti, fatte salve le autorizzazioni già accordate, i tempi di adeguamento sono fissati al 31 dicembre 2010. Eventuali proroghe a tale termine, per motivate e specifiche esigenze tecniche, potranno essere richieste dagli interessati entro il 2 ottobre 2010. Per la sola sostituzione dell’olio combustibile per uso industriale il termine di adeguamento è fissato al 31 dicembre 2013.
Per chiarezza si ricorda che la norma statale assimila agli impianti industriali gli impianti termici ad uso civile con:
  • potenza termica nominale ≥ 0,3 MW se alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione (combustibile finora ammesso in Provincia di Trento per potenzialità >1MW);
  • potenza termica nominale ≥ 1 MW se alimentati a biomasse, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
  • potenza termica nominale ≥ 3 MW se alimentati a metano, a GPL o a biogas;
  • potenza termica nominale ≥ 3 MW se alimentati a carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite e prodotti antracitosi (combustibili non ammessi in Provincia di Trento).

Testo completo del regolamento.

Schema sintetico dei combustibili ammessi per gli impianti industriali ed assimilati (disciplinati dal titolo I, parte quinta, del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), e per gli impianti termici civili (disciplinati dal titolo II, parte quinta, del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Schema di raffronto tra la previgente normativa provinciale in materia di combustibili, l’attuale normativa statale e la nuova disciplina provinciale.


Documenti

Regolamento combustibili.pdf
Schema combustibili ammessi.pdf
Schema di raffronto.pdf



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