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EMISSIONI IN ATMOSFERA - NOVITA' IN PROVINCIA DI TRENTO |
Legge Provinciale 3 aprile 2009, n. 4: novità normative in Provincia di Trento per le emissioni in atmosfera.
L'art. 8 della Legge Provinciale 3 aprile 2009, n. 4, entrata in vigore il giorno 8 aprile 2009, ha apportato alcune modifiche al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e s.m..
In particolare, in riferimento alle emissioni in atmosfera, si evidenziano le seguenti novità.
ART. 6, COMMA 3, DEL T.U.L.P.
"Sono escluse dall'obbligo di denuncia: gli impianti termici, stufe e caminetti di potenzialità inferiore a 0,035 MW; ..... [omissis]"
OSSERVAZIONI: il precedente limite di 30.000 kcal/h (0,034 MW) ai fini dell'esclusione dall'obbligo di denuncia degli impianti termici al comune territorialmente interessato (mediante il modello A predisposto dall'A.P.P.A.) è stato allineato al valore di 0,035 MW stabilito dalla normativa nazionale (artt. 283 e 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
ART. 8 BIS, COMMA 2, DEL T.U.L.P.
"Copia della domanda di autorizzazione deve essere presentata al sindaco del comune interessato."
OSSERVAZIONI: non è più necessario trasmettere copia della domanda di autorizzazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
ART. 8 BIS, COMMA 5, DEL T.U.L.P.
"Con il provvedimento di autorizzazione sono stabilite le tipologie e la periodicità dei controlli da effettuare sull'impianto autorizzato. L'esito degli autonomi controlli prescritti nel provvedimento di autorizzazione e la relativa documentazione sono conservati presso l'impianto per un periodo di dieci anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione e presentati in occasione di sopralluoghi espletati da personale incaricato di compiti di vigilanza."
L'art. 8, comma 9, della L.P. n. 4/2009 precisa inoltre che "La disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 8 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato dal comma 2 di quest'articolo, trova applicazione anche con riguardo ai controlli prescritti dalle autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di quest'articolo; si prescinde conseguentemente dall'obbligo di trasmissione previsto nelle autorizzazioni medesime."
OSSERVAZIONI: fermo restando l'obbligo di trasmissione dell'esito degli autonomi controlli di avviamento dell'impianto, previsto dall'art. 269, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e gli obblighi stabiliti dalla normativa relativa alle emissioni di C.O.V. (art. 275 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), non è più richiesta la trasmissione dell'esito degli autonomi controlli periodici. Tali referti analitici dovranno essere conservati per un periodo di dieci anni presso lo stabilimento. In ogni caso rimane l'obbligo della comunicazione preventiva della data di esecuzione di tali autonomi controlli periodici all'A.P.P.A. ed al comune territorialmente competente.