
D. Legge 27 gennaio 1992 n° 97 |
|
|
Attuazione della direttiva 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
G.U.n° 38 del 15/02/1992, S.O. |
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/219/CEE del Consiglio del 30 marzo 1987, che modifica la direttiva 75/716/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991; acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente: Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. A partire dal 1° gennaio 1993 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonché negli impianti termoelettrici delle isole, con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in peso. Art. 2. 1. Le ulteriori modificazioni del tenore di zolfo nel gasolio, anche in attuazione di successive direttive, saranno adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Art. 3. Sanzioni. 1. Chiunque utilizza in impianti di combustione gasolio con contenuto in zolfo non conforme a quanto previsto nel'art. 1 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. |