
D.M. 12 luglio 1990 altri allegati |
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ALLEGATO 4
Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni |
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ALLEGATO 4 Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 1. Ove non diversamente indicato, le emissioni possono essere misurate con metodi discontinui. 2. I metodi di campionamento, analisi e valutazione sono quelli elencati nella tabella 4.1. 3. Nei casi in cui le misure delle emissioni vengano effettuate con metodi automatici continui, le imprese devono verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e procedere periodicamente alla calibrazione di concerto e con la supervisione dell'Autorità di controllo competente. 4. Nei casi di cui al precedente paragrafo 4 ed ove non altrimenti indicato negli allegati 2 e 3, il limite di emissione si intende rispettato se la media delle concentrazioni orarie rilevate durante l'effettivo funzionamento dell'impianto nell'arco di 24 ore è inferiore o uguale al limite di emissione stabilito a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al 125% di tale limite. 5. Alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.). 6. Su tutti gli impianti l'Autorità competente per il controllo può effettuare, ove lo ritenga necessario, misurazioni al fine di valutare la quantità delle sostanze presenti nelle emissioni. 7. L'autorità competente può prescrivere in sede di autorizzazione l'esecuzione di misurazioni in continuo per l'ossigeno e per i tre inquinanti: - Ossidi di zolfo - Ossidi di azoto - Polveri I tempi ed i criteri per l'esercizio di tale facoltà sono determinati, su parere della Commissione di cui all'art. 2 comma 8, con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. TABELLA 4.1
ALLEGATO 5
Legenda: Dp = diametro particolato E.A = Efficienza abbattimento N.B. L'efficienza è strettamente legata alla distribuzione granulometrica del particolato. I valori indicati, quindi, sono indicativi ed inerenti a situazioni mediate, e presuppongono una trascurabile percentuale di particolato con diametro Dp limite. ALLEGATO 6 Emissione diffusa - ex art. 3, comma 5 6.1. Emissioni di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti. Generalità Per gli impianti, nei quali si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti devono essere prese misure per il contenimento delle emissioni. I prodotti polverulenti sono sostanze solide, che a causa della loro densità, granulometria, forma del granulo, resistenza all'abrasione, composizione, o contenuto in umidità possono dare luogo ad emissioni, nella manipolazione o nello stoccaggio. Nello stabilire le prescrizioni deve essere in particolar modo tenuto presente quanto segue: - pericolosità delle polveri; - flusso di massa delle emissioni; - durata delle emissioni; - condizioni meteorologiche; - condizioni dell'ambiente circostante. 6.2. Manipolazione e produzione di sostanze polverulente. Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere incapsulate. Se non è possibile ottenere una tenuta di polvere ermetica, soprattutto nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un impianto di depolverazione. 6.3. Trasporto, carico e scarico, delle sostanze polverulente. Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti: - punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; - attrezzature di ventilazione, come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici; - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; - convogliatori aspiranti. Se la captazione delle emissioni contenenti polveri non è possibile: - si deve mantenere, possibilmente in modo automatico un'adeguata altezza di caduta; - nei tubi di scarico deve essere mantenuto quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverazione. La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri. 6.4. Magazzinaggio di materiali polverulenti. Nello stabilire le prescrizioni per il magazzinaggio di materiali polverulenti, devono essere prese in considerazioni ad es. le seguenti misure: - stoccaggio in silos; - copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie; - copertura della superficie, ed es. con stuoie; - manti erbosi; - costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento; - provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità alla superficie del suolo. 6.5. Se nei materiali polverulenti i contenitori delle sostanze sotto riportate superano i seguenti valori, riferiti al secco, in una frazione di materiale separabile mediante setacciatura con setaccio con maglie che abbiano larghezza massima di 5 mm, si devono applicare le misure più efficaci fra quelle prescritte nei paragrafi precedenti: - sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1, tabella A1, classe I, e tabella A2, paragrafo 2, tabella B, classe I, paragrafo 4, tabella D, classe I- sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1, tabella A1, classe II, paragrafo 2, tabella B, classe II- sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1, tabella A1, classe III
ALLEGATO 7 Emissione in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, ex art. 3, comma 5 7.1. Pompe. Le pompe utilizzate per la movimentazione di sostanze organiche liquide con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C e con punto di ebollizione fino a 200 °C: - contenenti le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella A1 in quantità superiore a 10 mg/kg per le sostanze della classe I e a 50 g/kg per le sostanze delle classi II e III. - contenenti sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 4 tabella D classe I in quantità superiore a 50 g/kg devono garantire una efficace tenuta o in alternativa idonei sistemi di aspirazione delle perdite in forma di gas o vapore e convogliamento ad impianti di abbattimento. 7.2. Compressori. Per i compressori utilizzati per gas contenenti: - sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1, tabella A1, classe I - sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1, tabella A1, classi II e III in quantità superiore a 50 g/kg - sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 4, tabella D, classe I in quantità superiore a 50 g/kg. Il degasaggio del liquido residuo conseguente all'arresto deve essere effettuato evitando emissioni delle sostanze stesse nell'atmosfera. 7.3. Raccordi a flangia. I raccordi a flangia devono essere usati soltanto se garantiscono un buon livello di tenuta, in particolare se in essi defluiscono sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 o sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 4 tabella D della I classe. 7.4. Valvolame. Le valvole devono essere rese ermetiche con adeguati sistemi di tenuta quando sono attraversate da: - sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1, tabella A1, classe I - sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1, tabella A1, classi II e III in quantità superiore a 50 g/kg - sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 4, tabella D, classe I in quantità superiore a 50 g/kg 7.5. Campionature. I punti dove vengono prelevate le campionature devono essere incapsulati, o dotati di dispositivi di bloccaggio, in modo che non si verifichino emissioni nel prelievo delle campionature; nel prelievo dei campioni il prodotto di testa deve essere o rimesso in circolo, o completamente raccolto. 7.6. Caricazione di sostanze organiche liquide. Nella caricazione di sostanze organiche liquide devono essere prese speciali misure per la diminuzione delle emissioni, come l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in un impianto di abbattimento.
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