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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 
 
 

D.M. 12 luglio 1990

norme
Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione (1) (2)
Pubblicato nella G.U. 30 luglio 1990, n. 174, S.O.

(1) I termini del 31 dicembre 1994, previsti dall'art. 5, commi 3 e 6, e dal paragrafo 45 dell'allegato 2 del presente decreto, sono stati differiti al 31 marzo 1996 dal secondo comma dell'art. 24 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 5.
(2) Con D.M. 21 dicembre 1995 sono stati disciplinati i metodi di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'art. 3, comma 2;
visto altresì l'articolo 6 del decreto legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288;
considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio assenso in ordine all'adozione del presente decreto con le modalità fissate dal citato art. 3, comma 2;
visto il proprio decreto in data 8 maggio 1989, concernente "Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989;
udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, espresso in data 19 giugno 1990;
considerato che la disciplina relativa ai nuovi impianti potrà essere emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 allorché saranno meglio individuate le tecnologie disponibili per la limitazione delle emissioni di tali impianti;
decreta:

Art.1
Finalità.
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti esistenti come definiti dal combinato disposto dall'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 e dal punto 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 di attuazione ed interpretazione del decreto stesso;
b) i valori di emissione minimi e massimi per gli impianti esistenti;
c) i metodi generali di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni;
d) i criteri per l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni;
e) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti.

Art.2
Linee guida per il contenimento delle emissioni.
1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:
a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'articolo 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2 fissa i valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie di impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.
3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati se i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati.
4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei flussi geotermici si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.
5. Le Regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art. 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica.
6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie di impianti sono contenute nell'allegato 2.
7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5.
8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, è istituita a tal fine una commissione composta da:
- due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
- due rappresentanti del Ministero della sanità;
- due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- due rappresentanti della Presidenza del Consiglio;
- sei rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Stato/Regioni.

Art.3
Valori limite di emissione.
1. Le emissioni possono essere caratterizzate come segue:
a) per concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso (es. mg/m3);
b) per flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo (es. g/h);
c) per fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto elaborato o fabbricato (es. kg/t; g/m2);
d) per altre grandezze indicate nell'allegato 2.
2. I valori limite di emissione espressi in concentrazione e il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali (OC, O, 1013 MPa) previa detrazione, ove non indicato espressamente negli allegati, del tenore di vapore acqueo. Ove non indicato diversamente il tenore di ossigeno dell'effluente gassoso è quello derivante dal processo.
3. I valori limite di emissione espressi in concentrazione si riferiscono alla quantità di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'effluente gassoso le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

E =(EM-PM)/P

dove:
PM = portata misurata
EM = concentrazione misurata
P = portata di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio
E = concentrazione riferita alla P
4. Le Regioni ai fini della valutazione dell'entità della diluizione possono indicare portate di effluente gassoso caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. Le Regioni comunicano tali indicazioni al Ministero dell'ambiente.
5. Se nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

E=(21-OM)/((21-OM)*EM)

dove:
EM = concentrazione misurata
E = concentrazione
OM = tenore di ossigeno misurato
O = tenore di ossigeno di riferimento
6. Le Regioni, sulla base dei criteri che saranno definiti dalla commissione di cui al precedente art. 2 punto 10, potranno verificare la convogliabilità di specifiche emissioni diffuse, anche avvalendosi degli accertamenti già effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli altri organi tecnici previsti dalla normativa vigente.
7. Ove, il convogliamento non sia tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere adeguate secondo le seguenti modalità:
- al 31 dicembre 1991, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui all'allegato 1, punto 1, tabelle A1 e A2;
- al 31 dicembre 1997, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui all'allegato 1, punto 2, tabella B, classi I e II, punto 3, tabella C, classe I, punto 4, tabella D, classe I;
- al 31 dicembre 1997 per le altre sostanze conformemente a quanto previsto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro il 30 ottobre 1990.
8. Le emissioni diffuse provenienti dai depositi di oli minerali e g.p.l., di cui all'art. 11 del regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, rientrano nell'ambito delle vigenti procedure di prevenzione e sicurezza, ed in particolare di quelle previste dalla citata legge n. 367 del 1934.
9. Le Regioni, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione, possono fissare valori di flusso di massa maggiore di quelli indicati negli allegati 1 e 2 per impianti in funzione per meno di 2200 ore annue, utilizzando criteri di proporzionalità.
10. Quando non indicato diversamente, i valori di emissione dell'allegato 1, ferme restando le condizioni di flusso indicate, rappresentano valori minimi; in tali casi il valore massimo di emissione è uguale al doppio del valore indicato.
11. I valori di emissione degli allegati 2 e 3, ferme restando le condizioni di flusso indicate, rappresentano valori minimi e massimi coincidenti quando sono espressi con un unico dato numerico.
12. I valori di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
13. L'autorità competente può, in sede di autorizzazione, consentire che le imprese provvedano alla limitazione delle emissioni attraverso misure compensative tra emissioni di inquinanti uguali o similari appartenenti alla stessa classe derivanti da impianti o linee produttive facenti parte dello stesso stabilimento. Il flusso di massa totale deve comunque essere non superiore a quello che si avrebbe non utilizzando le misure compensative.
14. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma successivo non si applicano i valori limite di emissione. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi; può stabilire inoltre periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione.
15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'impresa deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente l'autorità competente, che dispone i provvedimenti necessari.

Art.4
Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni.
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli indicati nell'allegato 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, conformemente alla proposta dell'Istituto superiore di sanità (ISS), tali metodi saranno integrati entro nove mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
2. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione fissa la scadenza, di norma annuale, con cui le imprese devono effettuare le misure delle emissioni inquinanti e comunicarne i risultati.
3. L'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, può essere effettuato dall'autorità competente al controllo anche contemporaneamente all'effettuazione, da parte dell'impresa, delle misure di cui al comma 2 del medesimo art. 8. In tal caso l'autorità competente al controllo richiede che l'impresa comunichi la data in cui le misure saranno effettuate. La stessa procedura può essere seguita per le misure di cui al comma 3.
4. Nei casi per i quali non sono previste misure in continuo, le misure di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni almeno 2 volte.
5. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la valutazione dei valori di sostanze inquinanti presenti nelle emissioni verrà effettuata considerando il valore medio dei risultati ottenuti dall'analisi dei campioni prelevati secondo le indicazioni del manuale U.NI.CHIM. n. 158/88.
6. Un valore limite di emissione si intende rispettato quando risulta inferiore o uguale al valore medio dei risultati ottenuti dall'analisi dei campioni prelevati secondo le indicazioni del manuale U.NI.CHIM n. 158/88.

Art.5
Criteri temporali per l'adeguamento degli impianti esistenti.
1. Per le emissioni che superano i valori di emissione dell'allegato 1, punti 1.1. e 1.2., devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1991.
1-bis. Ai fini del raffronto con il valore di emissione di cui all'allegato 1, paragrafo 1.1., tabella A1, classe II, per quanto riguarda il Nichel e i suoi composti, espressi come NI, si considerano esclusivamente le emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed insolubile. Il valore di emisssione deve essere rispettato entro il 31 dicembre 1992. Il Ministro dell'ambiente, conformemente alla proposta dell'Istituto superiore della sanità, adotta i criteri per la valutazione della respirabilità ed insolubilità del Nichel e suoi composti entro il 30 novembre 1992 (4).
1-ter. Nella classe II delle sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, di cui all'allegato 1, paragrafo 2, della tabella B, sono comprese le emissioni di Nichel e suoi composti in forma di polvere (5).
1-quater. Per gli impianti di cui al 47 di cui all'allegato 2, limitatamente alle sostanze di cui all'allegato 1, 1.1, Tabella A1, classe I: benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene e benzo(a)antracene, il termine entro il quale devono essere rispettati i valori limite di emissione è differito al 30 maggio 1995 (6).
2. Per le emissioni che superano di tre o più volte i valori di emissione dell'allegato 1, punto 2, punto 3, classi I, II, III e IV, e punto 4, classi I, II e III, devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1992.
3. Per le emissioni che superano di due o più volte i valori di emissione minimi devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 maggio 1996 (7).
4. Per le emissioni che superano i valori di emissioni minimi devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1997.
5. Per le emissioni diffuse si applicano i tempi previsti dall'art. 3, comma 5.
6. In deroga ai commi precedenti possono non essere adeguati gli impianti con la vita residua limitata al 31 maggio 1996 (8). In tal caso il titolare dell'impresa deve inviare all'autorità competente entro il termine stabilito per la presentazione dei progetti di adeguamento una dichiarazione che l'impianto non sarà utilizzato oltre il 31 dicembre 1994.
7. I tempi di adeguamento diversi, indicati per specifiche tipologie di impianti negli allegati al presente decreto, sostituiscono quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
(4) Comma aggiunto dal D.M. 25 settembre 1992.
(5) Comma aggiunto dal D.M. 25 settembre 1992.
(6) Comma aggiunto dal D.M. 12 luglio 1994.
(7) Il termine, già differito al 31 dicembre 1995 dall'art. 24 del D.L. 8 novembre 1995, n. 461, e successivamente al 31 marzo 1996 dal D.L. 8 gennaio 1996, n. 5, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 1996 dal D.L. 8 marzo 1996, n. 111.
(8) Il termine, già differito al 31 dicembre 1995 dall'art. 24 del D.L. 8 novembre 1995, n. 461, e successivamente al 31 marzo 1996 dal D.L. 8 gennaio 1996, n. 5, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 1996 dal D.L. 8 marzo 1996, n. 111.

Art.6
Norma transitoria.
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia i provvedimenti regionali difformi da quanto stabilito dal presente decreto per il contenimento delle emissioni inquinanti nell'atmosfera.
2. Le Regioni, presso cui erano in corso di applicazione i provvedimenti di cui al comma 1, sono autorizzate a riapprovare, in tutto o in parte, i provvedimenti concernenti valori limite più restrittivi, con proprie deliberazioni specificatamente motivate, in relazione a determinate aree. Del pari, valori limite più restrittivi possono essere fissati per talune categorie di impianti che richiedano la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio, ai sensi della lettera e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 riferiti alle aree determinate cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei piani previsti all'art. 4, lettere a) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 e comunque dal 30 aprile 1991.
4. Il Ministero dell'ambiente provvede, ai sensi dell'art. 3, comma 4, punto a), del medesimo decreto presidenziale, agli adempimenti di competenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (9).
(9) Con sentenza del 5 febbraio 1991, n. 53, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in quanto non spetta allo Stato disporre, con decreto del Ministero dell'ambiente, la cessazione dell'efficacia dei precedenti provvedimenti amministrativi regionali difformi dalle linee guida e dai valori minimi e massimi fissati con decreto del Ministero dell'ambiente.




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